Il TAR respinge il ricorso di Mundo contro Di Natale
Si risolve così la diatriba tra i due appartenenti alla lista di “Io Resto in Calabria” con Di Natale che rimane in consiglio regionale
CATANZARO – Il TAR della Calabria respinge il ricorso di Mundo contro Di Natale che rimane in consiglio regionale. A deciderlo, dopo l’udienza di ieri è stato il collegio giudicante della prima sezione che ha dovuto esaminare la richiesta di Franco Mundo, primo dei non eletti di rivedere l’esito elettorale per una sorta di voto disgiunto che si sarebbe a suo avviso verificato nelle sezioni di Paola e due di Amantea. Il TAR ha deciso però di non accogliere l’istanza del sindaco di Trebisacce respingendo la richiesta di accoglimento. Nella sentenza si legge: ”
Ebbene, alla luce della documentazione depositata manca nelle dichiarazioni depositate dal ricorrente tale attendibilità per plurimi motivi: 1) esse sono state rese dai dichiaranti in maniera identica e con espressioni assolutamente non circostanziate in fatto, sì da non consentirne il riscontro di attendibilità (v. Cons. St. n. 3142/2017 e 727/19) 2) la loro presenza, non giustificata nello scrutino delle sezioni in quanto tutti meri elettori, non è rinvenibile negli stralci dei verbali prodotti, 3) molti di essi risultano residenti in luoghi di molto lontani dai Comune di Paola ed Amantea (così per le sezioni di Paola i dichiaranti Ciminelli residente ad Amendolara, Leonetti ad Albidona, De Filippis a Cerchiara, Adduci ad Amendolara, Santo a Cassano Ionio, Gatto ad Albidona, salvatore Giuseppe ad Albidona, Paladino ad Albidona, Tucci a Trebisacce, Folda a Trbisacce, Catera a Trebisacce e per le sezioni di Amantea Salvatore Mario a Trebisacce), 4) non sono state prodotte per alcuna delle sezioni in parola le eventuali contestazioni a verbale dei rappresentanti di lista o dichiarazioni degli stessi rappresentanti; 5) le dichiarazioni contrarie prodotte dal controinteressato Di Natale, tra cui quelle dei Presidenti di seggio che hanno escluso la presenza dei dichiaranti a favore del ricorrente, pongono quanto meno in dubbio la attendibilità di talune delle dichiarazioni; 6) le dichiarazioni di Mandalari Alesandra per la sez. 5 di Paola e di Basile per la sezione n. 11 sono state oggetto di rinuncia da parte del ricorrente a fronte di loro disconoscimento da parte di coloro ai quali le dichiarazioni erano state attribuite.
Tra tutti gli evidenziati elementi va messo in risalto quello delle genericità delle dichiarazioni le quali sostanzialmente riportano tutte le evenienze di possibili illegittimità per il cd. “voto disgiunto”.
Tutte le dichiarazioni riportano, infatti, la seguente dicitura, con differenze solo per il numero di schede riportate nelle diverse evenienze:
1. n. … voti riportati su scheda con la preferenza a Di Natale scritta nel riquadro della lista PD e croce o altro segno sul relativo simbolo PD o nello stesso riquadro (es. 1);
2. n. … voti riportati su scheda con preferenza a Di Natale scritta nel riquadro della lista PD, senza
croce o altro segno sul simbolo PD o nello stesso riquadro (es. 2);
3. n. … voti riportati su scheda con preferenza a Di Natale scritta in altro riquadro, diverso da quello della lista “Io resto in Calabria” e della lista PD, con segno di croce o altro segno sul relativo simbolo o nello stesso riquadro (es. 3);
4. n. ….. voti riportati su scheda con preferenza a Di Natale scritta in altro riquadro, diverso da quello della lista “Io Resto in Calabria” e della lista PD, senza segno di croce o altro segno sul relativo simbolo o nello stesso riquadro (es. 4).
Il Collegio ritiene, per quanto detto, non sussistere elementi per dare ingresso ad attività istruttoria”.